Quanti di noi saprebbero comportarsi a seguito di un incidente in cui è rimasto coinvolto un pedone o un ciclista ferito in maniera lieve?
La risposta corretta naturalmente è che non ci si possa allontanare neppure quando la persona infortunata non sembra avere bisogno dell’assistenza di altre persone coinvolte nell’incidente (a prescindere dal fatto che esse ne siano o non ne siano responsabili. Tuttavia per fugare ogni dubbio riguardo le diverse possibili circostanze che potrebbero occorrere è interessante il caso esaminato da Maurizio Caprino nel suo servizio “ Incidenti stradali, doveri e attenuanti per l’automobilista che investe un pedone o un ciclista : Non basta vedere che la persona investita sembra stare bene né si può andare via per paura della reazione dei suoi amici. Ecco che dice la Cassazione” pubblicato nella sezione SERVIZIOCASSAZIONE del IL SOLE 24 ORE .
Nell’articolo infatti viene riportato l’analisi della recente sentenza 27241/2020, depositata il 1° ottobre dalla Quarta sezione penale della Cassazione che aggiorna definitivamente la non punibilità per particolare tenuità del fatto, introdotta nel 2015 (Dlgs 28) con l’articolo 131-bis del Codice penale.
La vicenda è quella di un automobilista, il quale dopo aver colpito in maniera lieve una bici che attraversava le strisce pedonali essendosi accorto che l’infortunato era stato immediatamente soccorso da alcuni “connazionali” che sembravano avere un atteggiamento di aggressività nei suoi confronti e appuratosi del fatto che le lesioni sembrassero lievi si è allontanato dall’accaduto senza aver avvisato neppure un corpo di polizia.
Dal comportamento del conducente risulta violato in maniera indiscutibile l’articolo 189 del Codice della strada -che detta come ci si debba comportare in caso di sinistro stradale e punisce penalmente la fuga . L’articolo indica , nella declinazione dei suoi diversi commi i vari obblighi del conducente. il “non fermarsi” ossia la fuga pertanto impedisce il rispetto di :
Identificazione fondamentale per testimoniare o rispondere delle proprie eventuali responsabilità, civili e penali, nell’incidente (comma 6);
Chiamata dei soccorsi agli eventuali feriti (comma 7).
Nel 2019 la stessa Quarta sezione penale della Cassazione con la sentenza 24371/2019 aveva stabilito che è più rilevante il comma 6: il reato di fuga si configura in qualsiasi caso in cui qualcuno (responsabile o no) si trova sul luogo di un sinistro nel momento in cui si verifica e riparte senza farsi identificare.
Non basta pertanto fermarsi ma occorre restare sul posto fino all’arrivo delle forze di polizia o comunque comunicare in altro modo le proprie generalità. Quanto invece al comma 7 ossia chiamata dei soccorsi ha sottolineato la minor importanza del dovere della chiamata dei soccorsi da parte del conducente laddove naturalmente altri presenti abbiano già provvisto.
Contrariamente al 2019 la sentenza del 27241/2020 è più rigorosa sul comma 7 ritenendolo violato (a titolo di dolo eventuale) in tutti i casi in cui l’imputato non approfondisce la situazione dell’infortunato. Quindi, bisogna sempre pensare che questi possa aver riportato lesioni non visibili. Non necessariamente gravi (come potrebbe essere un danno interno alla testa), ma anche lievi (nel caso di specie, la piccola ferita a una gamba, coperta dai pantaloni).
Né conta la presenza di conoscenti del ferito che si mostrano aggressivi: basta allontanarsi di quel tanto che basta per sottrarsi alle loro reazioni. E, se qualcuno di loro si avvicinasse con brutte intenzioni, si può sempre chiamare le forze dell’ordine mentre ci si mette al sicuro.
Quindi nulla autorizza a tornarsene a casa senza avvertire nessuno, come se nulla fosse successo.
Nonostante tutto questo, secondo la sentenza del 1° ottobre 2020, si può applicare la non punibilità per particolare tenuità del fatto, perché l’articolo 131-bis del Codice Penale impone una valutazione della situazione di fatto al momento dell’incidente e dalle sentenze di merito appare l’esistenza di testimonianze, di un certificato medico e di un rapporto dei vigili intervenuti che non lasciano dubbi:
Sul fatto che la ferita fosse lieve e non visibile; Sulla presenza di persone radunatesi attorno al connazionale caduto con la bici (quindi in grado di minacciare l’investitore e di prestare loro stessi l’eventuale assistenza necessaria al ferito) Sul fatto che l’infortunato non si è mai costituito parte civile;
Sull’avvenuto risarcimento del danno (appena 370 euro) da parte dell’assicurazione del veicolo dell’investitore; Sul fatto che in prima battuta l’investitore si sia fermato (anche se poi si è allontanato) e che, una volta rintracciato dalle forze dell’ordine dopo ore di indagini e ricerche, non abbia negato il suo coinvolgimento nell’incidente.
Pertanto considerando tutti questi elementi, la Cassazione prevede che in caso di feriti lievi o inesistenti il conducente deve sempre fermarsi, avvisare un corpo di polizia dell’accaduto consentendo la sua identificazione e assistere l’infortunato qualora non vi siano altri presenti che collaborino .
Tuttavia, qualora preso dall’emotività o per valide ragioni il conducete fuggisse , in caso di lesioni lievi è prevista come da sentenza citata la non punibilità per tenuità del fatto ossia la possibilità di non essere condannati e procedere secondo il corretto comportamento.
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