Cosa fare quando (come purtroppo spesso accade) i tentativi di ottenere il recupero del credito in via stragiudiziale (tramite lettera di sollecito ed eventuali trattative con il debitore) sono falliti?
In tal caso, vi è solo una strada da percorrere: procedere al recupero in via giudiziale (cioè davanti all’autorità giudiziaria), per ottenere un titolo esecutivo, cioè un ordine del Giudice di pagamento, rivolto al debitore. Tale titolo consentirà poi al creditore di procedere con l’esecuzione forzata sui beni del debitore.
Il decreto ingiuntivo
I creditori possono ottenere la proprietà esecutiva in vari modi. La procedura più semplice e più comunemente utilizzata consiste nell'impugnare l'ingiunzione. Si tratta di una procedura abbastanza veloce - almeno nella prima semplice fase - perché il giudice emette un'ingiunzione di pagamento (ingiunzione) dopo un sommario esame del ricorso del creditore senza richiedere al creditore di provare l'esistenza di un credito pieno (in giudizio normale) Dovrebbe essere fatto) e non è in conflitto con il debitore.
Il decreto esecutivo
Il divieto può essere applicato immediatamente Tuttavia, in alcuni casi, indipendentemente dalle eccezioni del debitore, l'ingiunzione può già essere temporaneamente eseguita al momento dell'emissione, ad esempio quando il debitore ha ammesso il proprio debito. Inoltre, nel corso di un procedimento di opposizione, se l'opposizione del debitore non si basa su prove documentali o richiede indagini lunghe e complesse, il giudice dell'esecuzione può pronunciare un'ingiunzione. In tali circostanze, la società creditrice può avviare l'esecuzione (ossia il sequestro dei beni del debitore) indipendentemente da ciò che è accaduto all'opposizione al decreto ingiuntivo.
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